Il contributo dell’avvocato Alessandro Munari.
TRIBUNALE DI MILANO, Sezione Specializzata in Materia di Impresa B, 21 giugno 2016, n. 7695 – PEROZZIELLO Presidente Relatore – Serfruit S.p.A. c. G.M.
Società di capitali – Amministratori – Responsabilità: per danni cagionati direttamente a soci o a terzi – Bilancio (Art. 2395 c.c.)
La falsificazione di un dato di bilancio (nella specie: la voce “rimanenze”), rappresentato in un documento (il bilancio) volto a consentire ai terzi di orientare le proprie scelte nei rapporti con il soggetto dichiarante, ha un’effettiva attitudine ingannatoria laddove vi sia una successione temporale tra il deposito del bilancio e la prosecuzione delle forniture, così che risulta pienamente legittima una presunzione (semplice) di concreta influenza del falso sulla condotta del fornitore.
Società di capitali – Amministratori – Responsabilità: per danni cagionati direttamente a soci o a terzi – Quantificazione del danno (Artt. 2395, 1223 c.c.)
La reale entità del danno diretto conseguito dal fornitore in dipendenza della condotta ingannatoria e della conseguente prosecuzione delle forniture deve reputarsi limitata alla misura dell’incremento del credito in conto capitale maturato, maggiorato dei relativi interessi su tale misura a decorrere dalla interruzione del rapporto di fornitura